1 L’applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato necessita dell’autorizzazione della FINMA. Quest’ultima stabilisce le condizioni di autorizzazione.
2 La FINMA precisa le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea.
3 La FINMA stabilisce nei singoli casi i moltiplicatori previsti nell’approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo tiene conto dell’adempimento dei requisiti per l’autorizzazione e dell’esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all’istituto. Ogni moltiplicatore è almeno pari a 3,0.
1 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque de marché des positions en or s’élèvent à 8 % de la position nette.
2 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque sur matières premières sont déterminés selon l’approche des tranches d’échéance ou selon l’approche simplifiée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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