1 Nel contesto del calcolo dei fondi propri necessari si definisce come rischio di credito il pericolo di una perdita risultante dal fatto che:
2 Per rischio di credito della controparte in relazione a derivati, operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe si intende il rischio di credito nei confronti della controparte e non quello degli strumenti finanziari alla base delle operazioni.49
49 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).
Les banques qui ne souhaitent plus bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a doivent le signaler à la FINMA et à la société d’audit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.