1 L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’offerta pubblica concernente valori mobiliari dei generi seguenti:
- a.
- titoli di partecipazione emessi al di fuori di un aumento di capitale in occasione di una permuta di titoli di partecipazione già emessi della medesima categoria;
- b.
- titoli di partecipazione emessi o offerti in occasione di una conversione o di una permuta di strumenti finanziari del medesimo emittente o del medesimo gruppo di imprese;
- c.
- titoli di partecipazione emessi o offerti a seguito dell’esercizio di un diritto connesso a strumenti finanziari del medesimo emittente o del medesimo gruppo di imprese;
- d.
- valori mobiliari offerti in permuta in occasione di un’acquisizione, purché siano disponibili indicazioni equivalenti a un prospetto sotto il profilo del contenuto;
- e.
- valori mobiliari offerti o assegnati in occasione di una fusione, una scissione, una conversione o un trasferimento di patrimonio, purché siano disponibili indicazioni equivalenti a un prospetto sotto il profilo del contenuto;
- f.
- titoli di partecipazione distribuiti come dividendi a detentori di titoli di partecipazione della medesima categoria, purché siano disponibili indicazioni sul numero e genere dei titoli di partecipazione e sui motivi e dettagli dell’offerta;
- g.
- valori mobiliari che un datore di lavoro o un’impresa collegata offre o assegna ad attuali o ex membri del consiglio di amministrazione o della direzione o a lavoratori alle sue dipendenze;
- h.
- valori mobiliari emessi dalla Confederazione o dai Cantoni, da un ente di diritto pubblico internazionale o sovranazionale, dalla Banca nazionale svizzera o da banche centrali estere o che beneficiano di una garanzia incondizionata e irrevocabile di tali emittenti;
- i.
- valori mobiliari emessi da istituzioni con scopo ideale per l’acquisizione di mezzi a fini non commerciali;
- j.
- obbligazioni di cassa;
- k.
- valori mobiliari con una scadenza inferiore a un anno (strumenti del mercato monetario);
- l.
- derivati non offerti sotto forma di emissione.
2 Il Consiglio federale può, tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero, prevedere eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto per valori mobiliari di altri generi oggetto di un’offerta pubblica.