Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI);
visto l’articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge del 20 giugno 19972 sulle armi (LArm);
visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 19953,
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