1 Nelle aziende detentrici di pollame da sorvegliare l’avicoltore preleva, seguendo le istruzioni del servizio veterinario cantonale, campioni di:
2 L’avicoltore deve prelevare campioni da tutti gli effettivi della sua azienda detentrice di animali.
3 In deroga al capoverso 1 lettera a numero 4 possono essere prelevati e analizzati campioni nell’incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati alla vendita all’interno del Paese. L’analisi deve avvenire almeno ogni tre settimane.
4 In deroga al capoverso 2 per gli animali da ingrasso è sufficiente un prelievo di campioni una volta l’anno da tutti gli effettivi detenuti in quel momento, purché durante un anno tutti gli effettivi siano risultati negativi al test delle salmonelle.
618 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
1 Dans les unités d’élevage de volailles à surveiller, le service vétérinaire cantonal prélève des échantillons:
2 Le prélèvement d’échantillons visé à l’al. 1, let. c, peut être effectué au plus tôt 3 semaines avant l’abattage.
620 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
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