1 In deroga all’articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione possono essere condotti al pascolo o consegnati al macello solo 15 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.
1bis Il latte non pastorizzato può essere consegnato fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza soltanto se ciò avviene con l’autorizzazione del veterinario cantonale e mediante trasporto diretto a un’azienda nella quale viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr362. Il latte proveniente dalle zone di protezione non può essere trasbordato e deve essere pastorizzato nel primo centro di raccolta del latte direttamente dopo la raccolta.363
1ter Per le zone di protezione e di sorveglianza, il veterinario cantonale può ordinare i seguenti provvedimenti:
1quater Egli può stabilire condizioni per la raccolta e la trasformazione del latte. Alle aziende di cui al capoverso 1ter lettera c può rilasciare un’autorizzazione derogatoria per la consegna del latte a determinati centri di raccolta.366
1quinquies Nelle zone di sorveglianza egli può inoltre stabilire i centri di raccolta ai quali i produttori possono consegnare direttamente il loro latte e le condizioni necessarie per la consegna.367
2 Egli informa il chimico cantonale in merito ai provvedimenti ordinati di cui ai capoversi 1ter lettera a e 1quater e alle autorizzazioni di cui al capoverso 1bis.368
3 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi delle zone di protezione e di sorveglianza.
4 I sottoprodotti della trasformazione del latte provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come alimenti per animali. L’USAV può estendere la validità di questo provvedimento ad altre aree o a tutto il territorio nazionale.
5 Nelle zone di protezione lo spandimento di letame e colaticcio può avvenire soltanto con l’autorizzazione del veterinario cantonale.
361 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
363 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
365 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
366 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
367 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
368 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
1 En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre sur les troupeaux de bovins exposés à la contagion après dix jours au plus tôt si l’examen clinique de tous les animaux sensibles du troupeau, l’examen des sérologies sanguines et les analyses de détection du génome du virus sur les animaux exposés à la contagion ont donné des résultats négatifs.
2 Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est transformé en séquestre simple de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ont été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le séquestre simple de second degré est levé 21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.
366 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
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