1 Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati al momento dell’immissione in commercio da un certificato di ascendenza.
2 In caso di cambiamento di proprietario in Svizzera gli animali d’allevamento femmine, nonché gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza soltanto su richiesta dell’acquirente.
3 I certificati di ascendenza devono essere rilasciati da un’organizzazione di allevamento riconosciuta.57
57 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).
1 Le Haras national suisse visé à l’art. 147 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture a les tâches suivantes:
2 Pour ses services et ses débours, le haras prélève des émoluments; ceux-ci sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture55.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.