1 Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990155 sull’imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati.
2 La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l’importo di 80 000 franchi.
3 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.
4 Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all’articolo 4 capoversi 5 e 6.156
156 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
Lorsqu’une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l’année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l’art. 86, al. 2, servent de référence.
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