Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 115c Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016

1 Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile.

2 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.

3 Fino all’anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all’articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall’UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all’UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la scadenza per l’applicazione dei modelli di geodati secondo l’ordinanza del 21 maggio 2008200 sulla geoinformazione.

4 La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all’allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l’efficienza delle risorse di cui all’articolo 82a.

5 Negli anni 2018 e 2019 il gestore oppure l’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari può notificare al servizio designato dal Cantone competente, per scritto o elettronicamente, entro il 1° maggio, rispettivamente entro il 15 novembre, se l’effettivo determinante di animali della specie equina realmente detenuto nell’azienda diverge dall’effettivo rilevato secondo l’articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3. Il servizio designato dal Cantone competente corregge l’effettivo conformemente alla notifica o mette a disposizione una possibilità di correzione elettronica.

199 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, il cpv. 5 entra in vigore il 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).

200 RS 510.620

Art. 115b Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015

Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, version 1.8204, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l’année civile.

203 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

204 Les modules complémentaires 6 et 7 du Suisse-Bilan sont téléchargeables sous www.blw.admin.ch > Instruments  > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Instruction concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilan, édition 1.8 (modules complémentaire 6 et 7) juillet 2015

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.