Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 106 Forza maggiore

1 Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

2 Sono considerate cause di forza maggiore in particolare:

a.
il decesso del gestore;
b.
l’espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda;
c.
la distruzione delle stalle dell’azienda;
d.
una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale;
e.
epizoozie che colpiscono l’intero effettivo di animali dell’azienda o una parte di esso;
f.
danni gravi alle colture dovuti a malattie o ad organismi nocivi;
g.
eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato.

3 Il gestore deve notificare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.

4 I Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 105 Réduction et refus des contributions

1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l’annexe 8.

2 ...189

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

189 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.