L’Ufficio federale decide in merito alla restituzione di sussidi federali (art. 13 cpv. 6 della legge).
12 Introdotto dal n. 24 dell’all. all’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).
L’office fédéral statue sur la restitution de subventions fédérales (art. 13, al. 6, de la loi).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.