Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 74ter Assegnazione delle prestazioni senza decisione

Se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e tutte le richieste dell’assicurato sono accolte, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI):316

a.
provvedimenti sanitari;
abis.317
i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
b.
provvedimenti d’ordine professionale;
c.318
...
d.
mezzi ausiliari;
e.
rimborso delle spese di viaggio;
f.
rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d’ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni;
g.319
prestazione transitoria.

315 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

316 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

317 Introdotta dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

318 Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

319 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

Art. 74bis

312 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.