Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

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Art. 19 Principio ed eccezioni

1 Le derrate alimentari devono essere munite di una designazione che permetta di stabilire la partita alla quale appartengono.

2 Non è necessario indicare la partita:

a.
nel caso di prodotti agricoli:
1.
venduti o consegnati direttamente dall’azienda agricola a centri di deposito o di confezionamento,
2.
avviati verso organizzazioni di produttori, oppure
3.
raccolti per essere subito integrati in un sistema operativo di preparazione o di trasformazione;
b.33
nel caso di derrate alimentari immesse sfuse sul mercato ai sensi dellʼarticolo 2 capoverso 1 numero 12 ODerr;
c.
quando il termine minimo di conservazione, la data di scadenza, di imballaggio o di raccolta sono forniti nella caratterizzazione e indicano in modo chiaro e nell’ordine almeno il giorno e il mese;
d.
sulle porzioni individuali di gelato, se l’indicazione è fornita sull’imballaggio collettivo.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Art. 20 Indication du lot

1 L’indication du lot doit figurer sur l’emballage. Elle est précédée de la lettre «L», sauf si elle se distingue clairement des autres indications de l’étiquetage.

2 S’il s’agit de denrées alimentaires préemballées, l’indication du lot doit figurer sur l’emballage ou sur une étiquette apposée sur l’emballage.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.