1 Le sostanze di cui all’allegato 6 o gli ingredienti da esse ricavate e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata, devono essere chiaramente definiti nell’elenco degli ingredienti, come «malto d’orzo», «emulsionante (lecitina di soia)», «aroma naturale di arachidi». Tale indicazione deve essere evidenziata mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accorgimenti adeguati.
2 Qualora l’elenco degli ingredienti non sia obbligatorio, l’indicazione deve comprendere la parola «contiene», seguita dalla denominazione dell’ingrediente o del prodotto in questione conformemente all’allegato 6.
3 Se in una derrata alimentare vari ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati ottenuti da un unico ingrediente o prodotto secondo l’allegato 6, ciò deve essere indicato chiaramente nella caratterizzazione per ciascuno di questi ingredienti o sostanze ausiliarie.
4 L’indicazione di cui al capoverso 1 non è obbligatoria se la denominazione specifica della derrata alimentare contiene un chiaro riferimento all’ingrediente in questione.
4bis L
5 Gli ingredienti secondo i capoversi 1 e 2 devono essere indicati anche quando non sono stati mescolati volontariamente e hanno contaminato una derrata alimentare involontariamente (miscele o contaminazioni involontarie) purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti:
6 Il responsabile deve essere in grado di provare che sono state applicate tutte le misure previste nell’ambito della buona prassi procedurale allo scopo di impedire o ridurre il più possibile le miscele involontarie secondo il capoverso 5.
7 Le miscele secondo il capoverso 5, che si situano al di sotto dei limiti massimi stabiliti nel capoverso stesso, possono essere indicate.
8 Le diciture secondo il capoverso 5, quale «può contenere arachidi», devono essere apposte immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti.
9 Se è possibile fornire la prova che singoli ingredienti, fabbricati con ingredienti di cui all’allegato 6, non provocano allergie o altre reazioni indesiderate, è consentito rinunciare alla loro indicazione secondo i capoversi 1, 3 e 5.
23 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).
1 La quantité d’un ingrédient doit être indiquée lorsque celui-ci:
2 Les détails concernant l’indication de la quantité des ingrédients, y compris les cas dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont fixés à l’annexe 7.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.