1 Le aziende consentono alle autorità di esecuzione, su loro richiesta, l
2 Durante i controlli ufficiali e altre attività ufficiali, esse sostengono il personale delle autorità di esecuzione competenti nell
3 Durante il controllo sul posto, esse mettono a disposizione delle autorità di esecuzione competenti, su carta o in forma elettronica, tutte le informazioni sulle merci e sulle loro attività.
4 Gli obblighi delle aziende secondo il presente articolo si applicano anche nei casi in cui i controlli ufficiali sono eseguiti da terzi ai sensi dell
1 Les établissements autorisent les autorités d’exécution qui le demandent à accéder:
2 Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, ils collaborent avec le personnel des autorités d
3 Ils mettent à disposition des autorités d
4 Les obligations des établissements énoncées au présent article s
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.