1 L’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell’autorizzazione dell’USAV.
2 L’autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1:
3 In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, lʼUSAV trasmette la domanda di autorizzazione all
4 In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19:
5 Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato.
6 Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un’autorità estera con una procedura comparabile a quella dell’articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell’USAV.
7
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229).
1
2
3 S
4 S’agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d
5 Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l’al. 4, let. c, lorsqu’aucun résidu d’ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n’y est détecté.
6 Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l’al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l’art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l’OSAV.
7 Pour le reste, la procédure d’autorisation est régie par le DFI.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.