1 In nessun punto delle aree contigue ai locali nei quali sono impiegate o immagazzinate sorgenti mediche si devono superare le seguenti dosi ambientali:
| nei luoghi dove persone non professionalmente esposte a radiazioni possono sostare per lungo tempo oppure senza che il titolare della licenza ne possa controllare la presenza; |
| nei luoghi dove possono sostare solo persone professionalmente esposte a radiazioni o che non sono destinati ad una permanenza prolungata. |
2 Nei luoghi dove non possono sostare persone durante l’applicazione delle sorgenti mediche, la dose ambientale non è soggetta ad alcuna limitazione.
1 Dans les secteurs contigus aux locaux où sont exploitées ou entreposées des sources médicales, les doses ambiantes suivantes ne doivent être dépassées à aucun endroit:
2 Aux endroits où aucune personne ne peut séjourner durant l’exploitation des sources médicales, la dose ambiante n’est soumise à aucune limitation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.