1 I medici e i veterinari con esercizio transfrontaliero della professione nel quadro degli accordi internazionali vigenti possono importare o esportare senza autorizzazione medicamenti pronti per l’uso in piccole quantità, sempreché sia indispensabile per l’esercizio della loro professione.
2 Il titolare di un’autorizzazione cantonale per la dispensazione di medicamenti in qualità di farmacia pubblica, farmacia ospedaliera o drogheria non necessita di un’autorizzazione d’esercizio di Swissmedic per il commercio all’ingrosso di medicamenti, svolto occasionalmente nel Cantone in cui ha sede, con altri titolari di un’autorizzazione di dispensazione cantonale. Se i medicamenti sono distribuiti a più di cinque clienti l’anno o se la distribuzione è delegata a terzi, è necessaria un’autorizzazione d’esercizio di Swissmedic.
3 Per le attività di commercio all’ingrosso secondo il capoverso 2, le norme GDP di cui all’allegato 4 si applicano per analogia.
4 Le attività di commercio all’ingrosso secondo il capoverso 2 devono essere notificate alle autorità cantonali competenti.
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2 Les officines publiques, les pharmacies d’hôpital et les drogueries titulaires d’une autorisation cantonale de remettre des médicaments n’ont pas besoin d’une autorisation d’exploitation de
3 Les règles des BPD figurant à l’annexe 4 sont applicables par analogie aux activités de commerce de gros visées à l’al. 2.
4 Les activités de commerce de gros visées à l’al. 2 doivent être déclarées aux autorités cantonales compétentes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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