1 Un nome di dominio è attribuito se, oltre alle condizioni generali previste dall’articolo 25, sono soddisfatte le condizioni particolari seguenti:
- a.
- il richiedente è in grado di dimostrare l’esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera; in particolare, se la sede e un centro amministrativo effettivo o il domicilio del richiedente sono situati in Svizzera, o se quest’ultimo può comprovare la nazionalità svizzera;
- b.
- il richiedente appartiene, al momento della presentazione della domanda di registrazione, a una categoria di persone abilitate a richiedere un’attribuzione (eleggibilità);
- c.
- la denominazione richiesta appartiene, al momento della presentazione della domanda di registrazione, a una categoria di denominazioni che possono essere attribuite;
- d.
- l’uso previsto è conforme al diritto svizzero; se il nome di dominio è utilizzato per offrire prodotti o servizi oppure per fare della pubblicità per promuoverli, è indispensabile avere una sede e un centro amministrativo effettivo o un domicilio in Svizzera;
- e.
- si può legittimamente considerare che esiste un rapporto oggettivo tra la denominazione richiesta e il richiedente o l’uso previsto del nome di dominio; tale è in particolare il caso se il nome di dominio soddisfa una delle condizioni seguenti:
- 1.
- contiene una denominazione sulla quale il richiedente detiene un diritto su un segno distintivo,
- 2.
- si riferisce a una denominazione oggettivamente legata allo Stato o alle sue attività, che è necessaria all’ente pubblico o all’organizzazione di diritto pubblico interessata,
- 3.
- contiene una denominazione geografica:
- –
- sulla quale il richiedente detiene un diritto o un interesse legittimo,
- –
- sulla quale il richiedente sembra detenere un diritto o un interesse legittimo agli occhi del pubblico,
- –
- al cui utilizzo il richiedente è autorizzato da parte dell’ente pubblico o degli enti pubblici o da altre organizzazioni di diritto pubblico interessati,
- 4.
- appartiene a una denominazione sulla quale il richiedente dispone di un interesse legittimo o che agli occhi del pubblico è associata a tale richiedente;
- f.
- la denominazione richiesta non corrisponde o non è affine a una denominazione a carattere generico, fatte salve le disposizioni relative al mandato di nominazione (art. 56).
2 Il gestore del registro può rifiutare l’attribuzione di un nome di dominio se:
- a.49
- la denominazione scelta può essere facilmente confusa con un nome di dominio già attribuito o una denominazione riservata in virtù dell’articolo 26;
- b.
- da un esame sommario appare evidente che la denominazione scelta viola i diritti su un segno distintivo di terzi; per il rimanente, non è verificata la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio; le controversie relative ai diritti su segni distintivi in relazione ai nomi di dominio sono disciplinate dal diritto civile;
- c.
- le caratteristiche o i valori su cui si fonda il dominio si oppongono a questa attribuzione.
3 In via eccezionale, il gestore del registro può attribuire nomi di dominio che non soddisfano le condizioni particolari di attribuzione, se ciò è giustificato dall’interesse della comunità svizzera.