Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 96a Misure di sicurezza

1 I fornitori di servizi di accesso a Internet sono autorizzati a bloccare gli accessi a Internet o gli elementi di indirizzo che minacciano di compromettere il buon funzionamento degli impianti di telecomunicazione o a limitarne l’uso. Ove tecnicamente possibile, escludono da queste misure l’accesso ai servizi di emergenza. Informano immediatamente di tali blocchi o limitazioni i loro clienti che sono o potrebbero diventare vittime di manipolazioni illecite. Possono mantenere queste misure finché tale minaccia perdura.

2 Essi impediscono tramite mezzi tecnici appropriati che si verifichino comunicazioni in uscita con elementi di indirizzo falsificati al fine di lottare contro gli attacchi alla disponibilità dei servizi causati da numerose richieste mirate provenienti da un gran numero di fonti (distributed denial of service attack).

3 Se mettono a disposizione dei loro clienti impianti di telecomunicazione, essi devono configurare i loro parametri di sicurezza secondo le regole riconosciute della tecnica. Fintanto che esercitano il controllo tecnico su questi impianti, hanno inoltre i seguenti obblighi:

a.
aggiornano senza indugio i parametri di sicurezza degli impianti di telecomunicazione;
b.
sostituiscono gli impianti di telecomunicazione, se gli aggiornamenti non sono più possibili e ciò comporta un rischio per la sicurezza.

Art. 96b Service de signalement

Les fournisseurs d’accès à Internet exploitent un service qui recueille les signalements de manipulations non autorisées d’installations de télécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télécommunication. Ils prennent les mesures défensives appropriées dans un délai raisonnable.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.