Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 88 Elenchi telefonici

1 I clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con cui non intrattengono una relazione commerciale, e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta.132

2 e 3 ...133

4 Il fornitore di un elenco online deve adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per impedire che il contenuto di un’iscrizione o di una parte dell’elenco sia modificato o soppresso da una persona non autorizzata.

132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

133 Abrogati dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

Art. 89 Législation sur la protection des données

Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de disposition particulière, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données131 est applicable.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.