Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 83 Lotta contro la pubblicità sleale

1 Purché la tecnica lo consenta, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono proteggere i loro clienti dalla pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o, u o v LCSl130.

2 A questo scopo, gestiscono e mettono a disposizione dei clienti un mezzo appropriato. Al momento della conclusione del contratto e una volta l’anno informano i clienti in merito ai vantaggi e agli svantaggi di tale mezzo. I clienti devono poter disattivare e riattivare gratuitamente e in qualsiasi momento tale mezzo.

3 I fornitori possono sopprimere la pubblicità sleale.

4 Se un fornitore è a conoscenza del fatto che un suo cliente invia o inoltra pubblicità sleale mediante la sua rete di telecomunicazione, deve bloccare immediatamente l’invio di questi messaggi e impedire l’allestimento dei relativi collegamenti. Può disconnettere dalla rete di telecomunicazione i clienti che inviano o inoltrano pubblicità sleale.

5 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale sia possibile segnalare pubblicità sleale che proviene dalla sua rete di telecomunicazione, o che vi circola.

6 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale possono rivolgersi i clienti bloccati o sottoposti al mezzo di cui al capoverso 2. Su richiesta deve informare sui motivi del blocco o dell’attuazione di questo mezzo. Per poter adempiere il suo obbligo d’informazione, tutti i fornitori che partecipano alla comunicazione devono fornirgli le informazioni necessarie.

7 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative per tutelare i clienti dalla pubblicità sleale.

8 In caso di pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 lettere o e v LCSl o di disposizioni estere simili, l’autorità federale competente può chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione le informazioni e la documentazione necessarie per esercitare il suo diritto d’intervento e garantire la collaborazione amministrativa ai sensi della LCSl.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).

130 RS 241

Art. 84 Identification de la ligne appelante

1 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer, appel par appel ou en permanence, l’affichage de l’identification de leur ligne sur l’installation du client appelé.

2 Ils doivent indiquer expressément à leurs clients cette possibilité lors de la souscription d’un abonnement.

3 Dans tous les cas, ils doivent assurer l’affichage du numéro de l’appelant pour les appels dont la localisation doit être garantie conformément aux art. 29, al. 1, et 90, al. 5, et pour ceux destinés au service de transcription pour malentendants selon l’art. 15, al. 1, let. e. Sauf pour les appels destinés à leur propre service d’enregistrement des dérangements, ils ne peuvent offrir à aucun autre client l’affichage du numéro des appelants ayant opté pour le service de suppression de l’affichage du numéro.128

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.