Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 54a Formazione dei prezzi in funzione dei costi: valutazione delle canalizzazioni di cavi

1 I costi delle canalizzazioni di cavi sono determinati sulla base dei costi sostenuti dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato per la manutenzione e l’ampliamento delle canalizzazioni di cavi.

2 I costi di ammortamento corrispondono alla media degli investimenti effettuati e pianificati nell’infrastruttura di canalizzazione di cavi, calcolata su un numero adeguato di anni (tasso per la manutenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura). Essi sono indicati per un anno civile.

3 Per determinare l’interesse calcolatorio del capitale impiegato è usata l’aliquota di costo del capitale del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.

4 Per capitale impiegato si intende il capitale vincolato medio; esso è calcolato secondo le regole seguenti:

a.
nel primo anno contabile il capitale vincolato medio si calcola sottraendo il tasso per la manutenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura dalla metà dell’investimento di riacquisto che un fornitore efficace ha effettuato nell’infrastruttura di canalizzazione di cavi e aggiungendo al risultato ottenuto gli investimenti effettuati l’anno precedente dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato;
b.
negli anni successivi il capitale vincolato medio è calcolato indicizzando il valore ottenuto l’anno precedente con l’indice medio dei costi di produzione nelle categorie di lavoro delle condotte industriali e pavimentazioni in un rapporto pari a 7:3; in seguito si sottrae dal valore ottenuto il tasso per la manutenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura e si aggiungono gli investimenti effettuati l’anno precedente dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.

101 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).

Art. 54b Alignement des prix sur les coûts: prix plancher

1 Les prix d’accès calculés sur la base des art. 54 et 54a sont soumis à un prix plancher.

2 Le prix plancher correspond aux coûts incombant à un fournisseur efficace; ils se composent des coûts additionnels à court terme des composants de réseau pris en considération, des coûts additionnels à court terme découlant exclusivement de la fourniture d’une prestation en matière d’accès ainsi que des coûts joints et des frais généraux (short run incremental costs plus, SRIC+).

99 Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.