1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica almeno una volta all’anno un’offerta di base aggiornata concernente l’accesso alle sue risorse e servizi. Presenta in modo comprensibile e distinto nelle loro componenti le basi di calcolo dei singoli prezzi.
2 È tenuto ad annunciare i cambiamenti dell’offerta di base almeno con tre mesi d’anticipo.
3 Fornisce online agli altri fornitori le informazioni aggiornate necessarie alle diverse forme di accesso e alla loro collocazione e consente di ordinare, gestire, esercitare e rescindere le prestazioni di accesso e di collocazione online e in un formato standard.
4 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato è tenuto ad annunciare con un termine adeguato se, una volta ricevuta l’ordinazione, effettua modifiche tecniche o d’esercizio alle prestazioni d’accesso e di collocazione che comportano svantaggi per l’altro fornitore. I cambiamenti che comportano oneri considerevoli per l’altro fornitore sono annunciati almeno 24 mesi prima. Con l’accordo dell’altro fornitore le modifiche possono essere effettuate in qualunque momento.
5 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica periodicamente una statistica sulle prestazioni di accesso e di collocazione che comprende informazioni rilevanti in merito alla domanda, alle effettive disponibilità e ai termini di messa a disposizione. Per le prestazioni simili, paragona le informazioni sui propri clienti con quelle valide per altri fornitori.
1 Les prix d’accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l’accès à des services et à des ressources au sens de l’art. 11, al. 1, LTC (relevant costs).
2 Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes:
3 Les prestations en matière d’accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services.
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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