Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 45 Principi procedurali

1 La procedura di conciliazione deve essere equa, rapida e comportare costi contenuti per i clienti.

2 Una richiesta di conciliazione può essere accolta solo se:

a.
la parte richiedente ha dapprima cercato di risolvere la controversia prendendo direttamente contatto con l’altra parte;
b.
è presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di procedura dell’organo di conciliazione;
c.
non è palesemente abusiva;
d.
non è stato adito alcun tribunale o tribunale arbitrale.

3 La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in una delle lingue ufficiali della Confederazione.

4 L’organo di conciliazione può adottare tutte le misure necessarie a comporre la controversia per la quale è stato adito. Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, formula una proposta di conciliazione equa. Redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione che è consegnato, su domanda, alle parti.

5 La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la proposta dell’organo di conciliazione o il rigetto della richiesta poiché palesemente abusiva.

Art. 46 Rapports avec les autres procédures

1 Le dépôt d’une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n’empêche pas la formation d’une action devant un juge civil.

2 L’organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu’un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.