1 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono l’utilizzo dei servizi di roaming soltanto dopo che è stato fissato un limite di costi. I clienti devono avere la possibilità di modificare successivamente il limite di costi.
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono ai loro clienti di disattivare e di riattivare in qualsiasi momento e in modo semplice e gratuito l’accesso ai servizi di roaming.
3 Disattivano i servizi di roaming in aeromobili, su navi e via satellite per impostazione predefinita e a prescindere dall’autorizzazione di cui al capoverso 1. L’attivazione e la disattivazione di questi servizi di roaming deve essere possibile indipendentemente dalla disattivazione e dalla riattivazione di cui al capoverso 2.
4 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile non devono ostacolare o impedire attivamente ai loro clienti l’utilizzazione di servizi di roaming di fornitori terzi.
21 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
1 Lors du calcul du prix ou du crédit utilisé pour les appels sortants et entrants en itinérance internationale, les exigences suivantes s’appliquent:
2 Lors du calcul du prix ou du crédit utilisé pour des services de données en itinérance internationale, les exigences suivantes s’appliquent:
3 Une facturation différente n’est admise que:
20 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.