I fornitori di servizi a valore aggiunto che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, non hanno né sede né stabile organizzazione in Svizzera devono indicare entro sei mesi una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.
158 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
L’art. 96a, al. 2 et 3, doit être mis en oeuvre au plus tard le 1er janvier 2024.
155 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 726).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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