1 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative.
2 Può concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.