1 I fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione o i fornitori i cui servizi potrebbero provocare interferenze dannose sono considerati «gestioni riconosciute» secondo l’articolo 19 della Convenzione del 22 dicembre 1992150 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Convenzione dell’UIT).
2 Il segretario dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) può riconoscere la qualità di «membro dei Settori» ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione dell’UIT agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se questi garantiscono di rispettare le esigenze dell’UIT.151
151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
1 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives.
2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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