Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DATEC),
visto l’articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19481
sulla navigazione aerea,2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.