Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 3 capoverso 2 lettera d della legge del 24 giugno 19021 sugli impianti elettrici;
in esecuzione della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.