1 Il fabbricante deve dimostrare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali della presente ordinanza scegliendo una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
2 Il fabbricante può decidere di limitare l’applicazione della procedura descritta nel capoverso 1 lettera b ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza, a condizione che per gli altri aspetti dei requisiti essenziali sia applicata la procedura descritta nel capoverso 1 lettera a.
1 Le fabricant doit démontrer la conformité des appareils aux exigences essentielles de la présente ordonnance au moyen de l’une des procédures d’évaluation de conformité suivantes, au choix:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.