1 L’autorizzazione è rilasciata se il fabbricante, il suo rappresentante domiciliato in Svizzera o un altro operatore economico prova che il prodotto è conforme ai requisiti definiti dall’articolo 5 o 13.
2 La domanda d’autorizzazione deve contenere:
3 L’organo di controllo può inoltre richiedere la documentazione tecnica e un campione del prodotto.
1 L’autorisation est octroyée lorsque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou un autre opérateur économique apporte la preuve que le matériel répond aux exigences prévues aux art. 5 ou 13.
2 La demande d’autorisation doit comporter:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.