Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

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Art. 95 Procedura presso l’UFE e sostegno da parte della Commissione federale dell’energia elettrica

1 Nella decisione in cui determina il premio di mercato l’UFE può inserire una riserva per una correzione successiva.

2 Se nell’insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 36 cpv. 2 OEn67), l’UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale.

3 L’UFE versa i premi possibilmente nell’anno in cui è stata presentata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi.

4 L’UFE può ricorrere al sostegno della Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) nell’esecuzione. Su richiesta dell’UFE, la ElCom effettua verifiche relative alle vendite effettive a titolo di servizio universale, paragonando i dati forniti dall’UFE con i propri.

Art. 96 Restitution

S’il résulte d’une vérification ou d’un contrôle qu’un bénéficiaire a perçu indûment une prime de marché ou une prime de marché trop élevée notamment en raison de fausses indications, l’OFEN exige, jusqu’à cinq ans après le dernier versement, la restitution de la prime perçue en trop pour toutes les années concernées (art. 30, al. 3, de la L du 5 oct. 1990 sur les subventions67).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.