1 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’UFE.
2 Essa può essere presentata soltanto quando sono disponibili i risultati di misurazioni del vento per l’ubicazione di un nuovo impianto o i dati d’esercizio di impianti eolici esistenti e una perizia sul rendimento energetico nell’ubicazione dell’impianto eolico. Le misurazioni e la perizia sul rendimento devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato 2.4.
3 La domanda deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.4.
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.