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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 75 Computo dei certificati di riduzione delle emissioni

1 Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nella misura seguente:

a.
per gestori di impianti già soggetti negli anni 2008–2012 a un impegno di riduzione: l’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo che non sono serviti al gestore all’adempimento dell’impegno di riduzione 2008–2012;
b.
per gli altri gestori di impianti e le emissioni di gas serra: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2020;
c.242
per i gestori di impianti che prorogano fino alla fine del 2021 il proprio impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2021.

2 La quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili di cui al capoverso 1:

a.
per un gestore di impianti soggetto soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 a un impegno di riduzione: è ridotta proporzionalmente a questo lasso di tempo;
b.243
per un gestore di impianti che, fino al 2021 produce rispetto al 2012 anche energia elettrica utilizzata al di fuori degli impianti: è aumentata del 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria;
c.
per un gestore di impianti di cui al capoverso 1 lettera a, il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato sui provvedimenti è adeguato: è aumentata o diminuita in funzione dell’adeguamento; la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili viene ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo.

241 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

242 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

243 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 74b

1 L’OFEV adapte sur demande l’engagement de réduction des exploitants d’installations CCF qui demandent le remboursement de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 96a.236

2 La demande doit être transmise à l’OFEV jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

3 La demande doit contenir des informations concernant:

a.
les émissions de CO2 pour l’année 2012 dues à la production mesurée d’électricité injectée dans le réseau;
b.
l’évolution annuelle des émissions de CO2 dues à la production mesurée d’électricité injectée dans le réseau.

4 L’OFEV définit des consignes concernant la forme de la demande.

234 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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