1 Il gestore di impianti presenta annualmente, entro il 31 maggio dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio alle organizzazioni private incaricate conformemente all’articolo 130 capoverso 6. Se la collaborazione con le organizzazioni private termina, il gestore presenta il rapporto di monitoraggio all’UFE. Le organizzazioni private incaricate o l’UFE trasmettono il rapporto di monitoraggio all’UFAM.234
2 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
3 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L’UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.
4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.
233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 Les réductions d’émissions qu’un exploitant d’installations obtient en dehors de ses propres installations de production grâce à une amélioration des produits peuvent être prises en compte sur demande pour le respect de l’engagement de réduction si les conditions suivantes sont réunies:
2 La procédure est régie par les art. 6 à 11, qui s’appliquent par analogie.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.