Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Droit interne 6 Finances 64 Impôts

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 71 Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione

1 Le riduzioni di emissioni conseguite da un gestore di impianti al di fuori dei propri impianti di produzione grazie a miglioramenti dei prodotti possono essere computate, su domanda, all’adempimento del suo impegno di riduzione, se:

a.
soddisfano, per analogia, i requisiti di cui all’articolo 5; e
b.
sono in diretta relazione con l’attività del gestore di impianti.

2 Alla procedura si applicano, per analogia, gli articoli 6–11.

Art. 70 Décision

L’OFEV définit l’engagement de réduction par voie de décision.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.