1 I gestori di impianti sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM.159
2 Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell’obbligo di partecipare per la prima volta di cui all’articolo 46d capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall’UFAM.160
3 Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 16.
4 Il piano di monitoraggio deve essere adeguato se non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato 16. Il piano di monitoraggio adeguato deve essere presentato all’autorità competente di cui all’allegato 14 per approvazione.161
5 Il piano di monitoraggio del CO2 conformemente all’ordinanza del 2 giugno 2017162 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.
158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires:
1bis L’exploitant recueille les données nécessaires à l’adaptation, en vertu de l’art. 46b, de la quantité de droits attribués à titre gratuit.153
2 Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer. S’ils enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.
3 Les exploitants d’aéronefs sont responsables de la collecte des données qui concernent leurs activités au sens de la présente ordonnance.
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
153 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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