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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 50 Rilevamento dei dati

1 L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:

a.
calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE;
b.
calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.156

1bis Il gestore rileva i dati necessari per l’adeguamento della quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito secondo l’articolo 46b.157

2 I gestori d’impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell’obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

3 Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.

155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

157 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 49a Caractère contraignant des offres soumises

1 Dans le cadre de la mise aux enchères de droits d’émission, les offres sont soumises en euros et ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.

2 La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en euros par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.