Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Droit interne 6 Finances 64 Impôts

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 146o Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1ter della legge sul CO2

1 L’obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2024 comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino alla fine del 2024.

2 In caso di una proroga dell’impegno di riduzione, il percorso di riduzione secondo l’articolo 67 è prolungato fino al 2024. Il punto di partenza è costituito in tal caso dall’obiettivo intermedio per l’anno 2021. La prestazione di riduzione da fornire annualmente ammonta al 2 per cento.

3 L’obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato fino alla fine del 2024, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2024. A tale scopo, l’attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 2

4 Per raggiungere l’obiettivo basato su provvedimenti, il gestore di impianti può adottare nuovi provvedimenti, autorizzati dall’UFAM, nell’ambito del monitoraggio secondo l’articolo 72.

5 Un impegno di riduzione prorogato secondo i capoversi 1 o 3 comprende le emissioni di gas serra di tutti gli impianti finora inclusi nell’impegno di riduzione. Possono esserne esclusi i gestori di impianti secondo l’articolo 66 capoverso 3, purché i loro impianti non causino nel 2021 più del 5 per cento delle emissioni complessive di gas serra.

Art. 146m Début de la mise en œuvre pour les projets et programmes réalisés à l’étranger ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone en Suisse

En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, des attestations sont délivrées pour des projets et programmes si les exigences suivantes sont remplies:

a.
les projets ou programmes ont été mis en œuvre dans un État partenaire avant le 1er janvier 2022 sur la base d’un accord contractuel entre la Confédération suisse et la Fondation Centime Climatique;
b.
après le 1er janvier 2022:
1.
les projets ou programmes sont mis en œuvre à l’étranger ou renforcent les prestations de puits de carbone en Suisse, et
2.
le requérant a déposé la demande au sens de l’art. 7 au plus tard le 30 septembre 2022.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.