Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 146 Restituzione della tassa sul CO2

1 L’UDSC può, su domanda, restituire temporaneamente la tassa sul CO2 se il gestore di impianti:

a.
negli anni 2008–2012 era soggetta a un impegno di riduzione; e
b.
ha notificato all’UFAM il suo obbligo di partecipare al SSQE dal 2013 o ha presentato una domanda di determinazione di un impegno di riduzione o di partecipazione al SSQE dal 2013.

2 Se il gestore di impianti non soddisfa le condizioni di partecipazione al SSQE o se la domanda di determinazione di un impegno di riduzione è respinta, il gestore di impianti deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi.

Art. 145

382 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.