1. L’esame, che si svolgerà alla presenza del proprietario o del suo rappresentante e con il suo aiuto e la sua collaborazione, deve permettere alla autorità doganale
competente di assicurarsi che il battello corrisponda alle prescrizioni dell’allegato 2. In caso affermativo, detta autorità rilascia un certificato comprendente le sezioni, i piani, gli schizzi e la descrizione, indicati nelle lettere a, b e c dell’articolo 2.
2. Il certificato è compilato nella forma dell’allegato 4.
3. La suddetta autorità doganale, contemporaneamente al rilascio del certificato,
allestisce un libretto di chiusura doganale, nel quale saranno iscritte le apposizioni, le sostituzioni e le rotture dei piombi, come pure le osservazioni previste negli
articoli 6, 8 numero 3, e 9.
Questo libretto, uguale per tutti gli Stati interessati, è fornito dal proprietario del battello nella forma dell’allegato 5.
4. Il certificato e il libretto devono essere conservati a bordo e presentati agli agenti doganali che li richiedono.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.