Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire

510.620 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)

510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)

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Art. 50 Partecipazione dei Cantoni e consultazione di organizzazioni

Nel quadro della preparazione di norme tecniche e di altri criteri stabiliti dalla Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

Art. 49 Identificateur

Un identificateur numérique unique est affecté à toutes les géodonnées de base. L’identificateur est défini dans l’annexe 1.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.