Gli articoli 1–11, 16–25, 27, 33, 36 e 37 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati sono applicabili a tutti i geodati di base di diritto federale. Sono fatte salve prescrizioni derogatorie giusta gli articoli 12 capoverso 2 lettera c, 14 capoversi 1 e 2, nonché 32 capoverso 2 lettera d della presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.