L’uso delle armi si fonda sull’ordinanza del 26 ottobre 19948 concernente i poteri di polizia dell’esercito.
7 Nuovo testo giusta l’art. 19 dell’O del 26 ott. 1994 concernente i poteri di polizia dell’esercito, in vigore dal 1o gen. 1995 (RU 1995 40).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.