1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.
2 A contare da questa data, è abrogato il decreto federale del 18 marzo 19376 concernente le zone fortificate.
3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19517
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.