1 Le prestazioni sono fatturate dalle unità amministrative che le hanno fornite.
2 Qualora siano chieste prestazioni per le quali si prevede che gli emolumenti e le spese superino l’importo di 500 franchi, le unità amministrative ne informano anticipatamente il richiedente; in tal caso le prestazioni devono essere chieste per scritto, su carta o per posta elettronica.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.