1 Chi chiede una delle prestazioni indicate nell’articolo 1 è tenuto a pagare un emolumento e le spese. Chi chiede una tale prestazione a scopo commerciale deve versare un’indennità.
2 Se l’emolumento per una prestazione è dovuto da più persone, queste rispondono solidalmente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.