2 Fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 20 per cento:
3 L’autorità amministrativa competente presta i servizi di cui all’articolo 1 lettere b–e gratuitamente fino a dieci ore di tempo impiegato e con una riduzione del 20 per cento per il tempo supplementare ai seguenti utenti:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.